19 Dicembre, 2024
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    Come InvestireESMA impone il divieto Opzioni Binarie ed esclusione dei trader professionisti

    ESMA impone il divieto Opzioni Binarie ed esclusione dei trader professionisti

    L’ESMA, ente di regolamentazione europeo, il 2 luglio 2018 ha preso la decisione di vietare le opzioni binarie alla trader al dettaglio in Europa e di permettere il trading binario solo ai trader professionisti.

    Di conseguenza, tutte le informazioni presenti su questo sito sono destinate unicamente ad un pubblico non europeo o, come detto ai soli professionisti.

    Sarà quindi possibile continuare a fare trading con le opzioni binarie e utilizzare una leva elevata con i CFD solo dopo la richiesta di diventare “trader professionista“.

    Indice dei contenuti


    Procedura richiesta anche da IQ Option con le seguenti citazioni:

    Avviso di rischio: le opzioni binarie e digitali non sono promosse o vendute ai trader al dettaglio residenti in EEA se non sei un trader professionista. I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria: tra il 74% e l’89% degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD. Dovresti considerare se conosci come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

    Se continuerai a navigare in questo sito dichiari espressamente di non essere un utente europeo, se invece sei comunque interessato al trading online, e non al trading di opzioni binarie, e vuoi imparare le varie strategie per investire, ti invitiamo a visitare nostro portale www.doveinvestire.com per trovare moltissime informazioni sul trading di Forex, CFDs, Materie Prime e Criptovalute comprese guide, manuali, report sui mercati finanziari giornaliere e tanto ancora. Ti aspettiamo!

    Trader al dettaglio vs Trader professionista

    Requisiti principali per i Trader professionisti

    Per potersi qualificare per lo status di trader professionista il trader deve soddisfare almeno 2 dei 3 criteri esposti sotto. Se non sei conforme ai requisiti puoi richiedere una riclassificazione-

    Volume di trading
    Il trader ha eseguito transazioni di entità significativa (oltre 150 EUR) sul relativo mercato (FOREX/CFD o Opzioni/Opzioni binarie) con una frequenza media di 10 per trimestre nel corso dei 4 trimestri precedenti.

    Portafoglio ampio
    La dimensione del portafoglio di strumenti finanziari del trader, comprendente depositi di denaro e strumenti finanziari, supera i 500.000 EUR

    Esperienza nel settore
    Il trader lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno, coprendo una posizione professionale che richiede conoscenza delle transazioni o dei servizi in questione.


    Politica della Classificazione Trader

    In seguito all’implementazione della Seconda direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e in accordo con le disposizioni della Legge sui Servizi e le Attività Finanziarie e la Regolazione dei Mercati L.87(I)2017 (nel seguito denominata la “Legge”), IQ Option Europe Ltd (nel seguito denominata la “Società”) è tenuta a classificare i Trader come appartenenti a una delle seguenti categorie:

    • Al dettaglio
    • Professionista (trader professionista in sé/trader professionista elettivo)
    • Controparti Autorizzate

    La Società è tenuta a fare questo per fare in modo che, nello svolgere la propria attività con il trader, il trader sia fornito del livello di informazioni, servizi e protezione appropriati e coerenti con la categorizzazione del trader.

    Tutti i Trader saranno informati della loro classificazione, sulla base delle informazioni a disposizione della Società. Se non diversamente specificato, tutti i Trader saranno trattati dalla Società come Trader al Dettaglio ai sensi della MiFID II.

    Criteri di Classificazione Trader

    I criteri inclusi per la categorizzazione dei Trader basati sulle rilevanti disposizioni di Legge sono come segue:

    A. trader al Dettaglio: è un trader che non è né di tipo Professionista, né Controparte qualificata,

    B trader Professionista: è un trader che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi in cui incorre.

    Trader professionali in sé: Ciascuno dei seguenti rappresenta un trader professionista in sé, salvo che non sia o fino al momento in cui diviene una controparte autorizzata o gli sia assegnata una diversa categorizzazione ai sensi della presente politica:

    Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. L’elenco riportato di seguito deve essere inteso come comprendente tutti i soggetti autorizzati che soddisfano le attività caratteristiche dei soggetti menzionati: soggetti autorizzati da uno Stato Membro sotto una Direttiva della Comunità Europea, soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato Membro senza riferimento a tale Direttiva, e i soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato non Membro:

    1. Istituti di credito
    2. Società di investimento
    3. Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
    4. Società assicurative
    5. Sistemi di investimento collettivo e società di gestione di tali regimi
    6. Fondi pensione e società di gestione di tali fondi
    7. Commercianti di merci e di derivati dalle merci
    8. Locali
    9. Altri investitori istituzionali

    Grandi imprese con due dei seguenti requisiti di dimensione su base proporzionale:

    1. bilancio totale di almeno: EUR 20,000,000,
    2. fatturato netto di almeno: EUR 40,000,000,
    3. fondi propri per almeno: EUR 2,000,000.

    Governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le Banche Centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Centrale Europea (BCE), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e altre organizzazioni internazionali simili.

    Altri investitori istituzionali la cui attività principale è l’investimento in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni di finanziamento

    C. Controparti autorizzate: uno qualsiasi dei seguenti enti a cui un ente di credito o un’impresa di investimento fornisce i servizi di ricezione e trasmissione di ordini per conto dei Trader e/o esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio: CIF, altre If, istituti di credito, imprese di assicurazione, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione e degli altri istituti finanziari autorizzati da uno stato membro o regolamentati ai sensi della normativa comunitaria o della legislazione nazionale di uno stato membro, imprese escluse dall’applicazione della Legge in conformità con i paragrafi (k) e (l) della sottosezione (2) della sezione 3, i governi nazionali e i loro corrispondenti ufficiali, compresi gli organismi pubblici che si occupano di debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

    Richiesta di cambio di Classificazione Trader

    Trader professionisti possono richiedere di essere categorizzati e trattati come Trader al Dettaglio, nel qual caso sarà garantito un livello di protezione più elevato.

    Controparti autorizzate possono richiedere di essere categorizzati e trattati come al Dettaglio o Trader Professionisti nel qual caso sarà garantito un livello di protezione più elevato.

    Trader professionisti elettivi: Trader diversi da quelli menzionati nella sezione 1(B), compresi gli enti pubblici di settore, le autorità locali pubbliche, le amministrazioni locali e gli investitori privati individuali, possono essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle tutele previste dalle norme di condotta delle imprese.

    La Società è autorizzata a trattare tali Trader come professionisti nel caso in cui i criteri e le procedure indicate nel seguito siano soddisfatte. Tali Trader non devono, tuttavia, presumere di possedere una conoscenza e un’esperienza del mercato paragonabile a quella delle categorie elencate nella sezione 1(B).

    Tale rinuncia alla tutela prevista dalla normativa sulla condotta standard delle imprese deve essere considerata valida solo nel caso in cui un’adeguata verifica sulla competenza, esperienza e conoscenza del trader, eseguita dalla Società, fornisca una garanzia ragionevole, alla luce della natura delle transazioni e dei servizi previsti, sulla capacità del trader di prendere decisioni di investimento e sulla sua comprensione dei rischi annessi.

    I Trader menzionati nella presente sezione possono richiedere l’assegnazione della categoria di Trader professionali elettivi per una specifica transazione/i e/o per uno specifico prodotto/i fornito dalla Società.

    Procedura per il cambio di Classificazione Trader

    Si noti che la Società verificherà se un trader menzionato nella categoria 2 possa essere classificato come trader professionista elettivo tramite un test di idoneità.

    Il test di idoneità applicato agli amministratori e ai direttori degli enti autorizzati ai sensi delle Direttive in campo finanziario può essere considerato un esempio di verifica dell’esperienza e della conoscenza. In caso di enti di ridotte dimensioni, l’individuo sottoposto alla verifica deve essere il soggetto autorizzato a eseguire transazioni per conto dell’ente.

    Nel corso di tale valutazione, almeno due dei seguenti criteri devono essere soddisfatti:

    1. Il trader ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.
    2. La dimensione del portfolio di strumenti finanziari del trader, definito come comprensivo dei depositi in contante e degli strumenti finanziari, supera i 500.000 EUR
    3. Il trader lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale, che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

    I Trader definiti sopra possono rinunciare ai benefici delle norme di comportamento dettagliate solo se viene seguita la seguente procedura:

    1. Devono dichiarare per iscritto alla Società che desiderano essere trattati come Trader professionisti, in maniera generale o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento, o per un tipo di operazione o di prodotto
    2. La Società deve dare loro un chiaro avvertimento per iscritto rispetto ai diritti di tutela e di indennizzo di investimento che potrebbero perdere
    3. Essi devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

    Prima di decidere di accettare qualsiasi richiesta di revoca, la Società deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la richiesta del trader di essere trattato come trader professionista soddisfi i requisiti indicati sopra.

    Tuttavia, se i Trader sono già stati classificati come professionisti sotto parametri e procedure analoghe a quelle di cui sopra, non è previsto che i loro rapporti con la Società siano influenzati da nuove regole adottate ai sensi di Legge.

    Tutela Trader al Dettaglio, Professionisti e Controparte autorizzata

    La protezione aggiuntiva garantita ad un trader al Dettaglio, rispetto ad un trader Professionale, comprende senza limitazione i seguenti:

    1. Al trader al dettaglio saranno fornite maggiori informazioni e comunicazioni riguardo la Società, i suoi servizi e qualsiasi investimento, i suoi costi, le commissioni, tasse e spese e la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi del trader.
    2. Ai sensi di legge, la Società deve chiedere a un trader al dettaglio di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio offerto, in modo da consentire alla Società di valutare se il servizio di investimento o il prodotto sia adatto per il trader. Nel caso in cui la Società ritenga che, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto o il servizio non è adeguato ad un trader al dettaglio, deve avvertire il trader di conseguenza.
      La Società ha il diritto di presumere che un trader professionista abbia la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi relativi a tali particolari servizi di investimento o operazioni, o tipo di operazione o di prodotto, per il quale il trader è classificato come trader professionista. Di conseguenza, e a differenza della situazione con un trader al dettaglio, la Società non ha in genere bisogno di ottenere ulteriori informazioni da parte del trader ai fini della valutazione di adeguatezza per quei prodotti e servizi per i quali essi sono stati classificati come Trader professionisti.
    3. Nell’esecuzione di ordini, la Società deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli ordini di un trader al Dettaglio siano eseguiti in modo da ottenere quella che viene chiamata “migliore esecuzione” dell’ordine del trader, che significa ottenere il miglior risultato possibile per i propri Trader.
      Dove la Società esegue un ordine per un trader al dettaglio/entra in una transazione con il trader, il miglior risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal trader e direttamente legate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, tasse di compensazione e regolamento e/o qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
      Nel fornire ai Trader professionisti la “migliore esecuzione”, la Società non è tenuta a privilegiare i costi complessivi dell’operazione come fattore più importante nel raggiungimento della migliore esecuzione per questi.
    4. La Società deve ottenere dai Trader le informazioni necessarie per comprendere i fattori essenziali dei Trader e disporre di una base ragionevole in modo da ritenere, tenendo in dovuta considerazione la natura e l’entità del servizio fornito, che la specifica operazione, consigliata nel corso dell’erogazione del servizio di consulenza di investimento, o inclusa nel quadro della prestazione di un servizio di gestione di portfolio, soddisfi i seguenti criteri:
      • corrisponde agli obiettivi di investimento del trader in questione;
      • è tale per cui il trader è in grado di sopportare finanziariamente gli eventuali rischi di investimento compatibilmente con i propri obiettivi di investimento;
      • è tale per cui il trader ha la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi coinvolti nell’operazione o nella gestione del proprio portfolio.

      Laddove la Società fornisce un servizio di investimento a un trader professionista, ha il diritto di presumere che, per quanto riguarda prodotti, operazioni e servizi per i quali egli è così classificato, il trader abbia il livello necessario di esperienza e di conoscenze ai fini del paragrafo (4.4.3) di cui sopra. Inoltre, in determinate circostanze, la Società ha il diritto di presumere che un trader professionista è finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento coerente con gli obiettivi di investimento.

    5. La Società fornirà al trader al Dettaglio informazioni riguardanti il suo ordine eseguito in maniera puntuale e con più dettagli per il contenuto.
    6. La Società provvederà ad informare il trader al Dettaglio, per la responsabilità della Società in relazione ad una possibile solvibilità del depositario dove gli strumenti finanziari del trader sono detenuti.
    7. La Società provvederà ad informare il trader al Dettaglio rispetto alla Politica di Conflitto di Interessi della Società.
    8. La Società provvederà ad informare il trader al Dettaglio rispetto la loro idoneità per la copertura da parte del Fondo di Compensazione degli Investitori.

    * La classificazione riflette i criteri stabiliti dalla Seconda direttiva sui mercati e gli strumenti finanziari (MiFID II), così come le disposizioni della Legge 87(Ι)/2017 sui Servizi e le attività finanziarie e sui mercati regolamentati.

    Doveinvestire
    Doveinvestire
    Amministratore e CEO del portale www.doveinvestire.com, Simone Mordenti è anche analista finanziario, trader con oltre 20 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e azioni, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.
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