Le rate del mutuo, le rate per l’automobile, le bollette, spese impreviste, cartelle esattoriali, sanzioni, tutto influisce sul bilancio familiare contribuendo a incrementare il debito delle famiglie e consumare i risparmi di una vita. Quando le uscite mensili cominciano a pesare, ma le scadenze da rispettare restano, spesso si ricorre a ulteriori indebitamenti con richieste di finanziamenti e prestiti personali da restituire nel tempo. Una delle soluzioni che maggiormente aiuta a risollevare l’economia familiare è la cessione del quinto, che sostanzialmente significa “impegnare” un quinto del proprio stipendio o pensione per restituire il debito contratto con enti creditori o finanziari. È vero, lo stipendio si riduce di un quinto, ma rimangono nelle proprie disponibilità i propri risparmi, le scadenze sono rispettate perché la trattenuta è automatica e le rate sono fisse, così come gli interessi. Si tratta di uno strumento che offre molte garanzie ai creditori che quindi accettano di prestare il denaro più volentieri, ma è una modalità a cui possono accedere solo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del pubblico e del privato e i pensionati.
Caratteristiche della cessione del quinto
La cessione del quinto può essere richiesta per consolidare debiti di natura diversa da quella finanziaria, come per esempio debiti fiscali e tributari oppure prestiti richiesti a parenti e conoscenti. La possibilità di consolidare le scadenze mensili in un’unica soluzione rateale più piccola e diluita nel tempo permette di mantenere sotto controllo la propria situazione economica e offrire una garanzia con le dovute coperture assicurative (obbligatorie per legge). La caratteristica principale della cessione del quinto è che le rate mensili sono trattenute direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione e quindi versate all’ente finanziatore attraverso il proprio datore di lavoro o amministrazione sostituto di imposta. La durata del finanziamento va da un minimo di 24 mesi a un massimo di dieci anni. La rata mensile che si può prelevare dalla busta paga non può essere superiore al 20% dello stipendio/pensione netti, appunto non oltre un quinto.
La richiesta della cessione del quinto non prevede nessuna motivazione da fornire né garanzie accessorie, se non il consenso del proprio datore di lavoro. L’età massima – a scadenza del finanziamento – è fissata entro gli 84 anni di età, oltre i quali il debito deve essere estinto oppure non viene concesso e il richiedente dovrà provvedere al rimborso direttamente.
Un’ulteriore caratteristica della cessione del quinto è che può essere richiesta anche in presenza di protesti o segnalazioni di disguidi finanziari e quindi sovra indebitamento. La cessione del quinto, infatti, permette il consolidamento dei debiti ovvero il raggruppamento in un’unica rata di finanziamento di tutti gli altri prestiti attivi anche degli anni precedenti e ancora da estinguere; l’obiettivo è quello di avere una sola rata mensile più sostenibile nel tempo per estinguere tutti i debiti, ovviamente entro i limiti temporali e di ammontare complessivo del finanziamento. Il consolidamento del debito – oltre che raggruppare in una sola rata tutti gli altri prestiti attivi anche in presenza di altre “esposizioni” debitorie – rende sostenibile il rimborso del debito con un risparmio anche in termini di interessi. Prima di procedere al consolidamento dei debiti è necessario stabilire la corretta e utile fattibilità del consolidamento tramite un iter di verifica da parte di un’agenzia finanziaria regolarmente iscritta all’OAM, la quale effettua i controlli sui conti di estinzione dei prestiti in essere e per sincerarsi anticipatamente quale sia la reale somma da accertare e da versare ai vari istituti finanziari per la chiusura del finanziamento.
Il pignoramento dello stipendio e la cessione del quinto: possono coesistere?
Esistono situazioni debitorie che possono indurre un creditore a richiedere il pignoramento dello stipendio per assicurarsi la restituzione del debito. La domanda è se il creditore può pignorare uno stipendio su cui, invece, è già attiva una cessione del quinto o, al contrario, se è possibile richiedere la cessione del quinto con un pignoramento dello stipendio in atto. Facciamo chiarezza.
Cosa avviene nel caso di pignoramento dello stipendio presso terzi mentre è in corso una cessione del quinto per saldare un debito? L’art. 68, comma 2 del D.P.R. 150/1980 stabilisce che la cifra pignorabile può ammontare al massimo al 50% dello stipendio, al netto della quota ceduta. Il pignoramento – in presenza di cessione del quinto – deve essere notificato sia al datore di lavoro che di fatto eroga la rata su delega del dipendente e sia al dipendente/pensionato stesso. Il sostituto di imposta nel ruolo di “custode dello stipendio” deve ottemperare gli obblighi di legge come previsti dall’art. 546 del Codice di Procedura Civile. In ogni caso il pignoramento dello stipendio non può essere attuato per importi inferiori al triplo dell’assegno sociale (per esempio per un assegno sociale di 400 € mensili, non si possono pignorare più di 1200 €). Il datore di lavoro o ente pensionistico ha l’obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria quali sono gli importi di cui a sua volta è debitore nei confronti del lavoratore/pensionato.
E cosa accade, invece, se è in corso un pignoramento dello stipendio e si vuole richiedere la cessione del quinto? In questo caso, optare per la soluzione della cessione del quinto non risulta essere la via ottimale proprio perché il livello di indebitamento raggiunto è già alto se si è giunti al pignoramento. Tuttavia, sebbene non consigliabile, nulla impedisce di farne richiesta con la consapevolezza che la cessione del quinto è limitata alla differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.
La legge, dunque, prevede la coesistenza delle due fattispecie, a patto che la riduzione della retribuzione netta (rata pignoramento + rata cessione del quinto) non sia maggiore ai 2/5. Ciò che deve essere chiaro è la differenza tra le due procedure: il pignoramento è un atto coercitivo disposto da un giudice su richiesta del creditore ed esula dalla volontà del debitore, mentre la cessione del quinto è su base volontaria, per cui è importante valutarne l’opportunità a seconda delle situazioni e della posizione debitoria.