L’investimento in azioni è caratterizzato dal fatto che l’investitore acquisisce la qualità di socio in una società per azioni. Si tratta di un investimento a titolo di capitale e la durata non è predeterminata in anticipo, anzi si rientra nella categoria dei veicoli di investimento a scadenza indeterminata.
La durata dell’investimento in azioni viene dunque stabilita in via autonoma da ciascun invertitore sulla base delle proprie convenienze. In ogni caso il disinvestimento implica il trasferimento a terzi e quindi una negoziazione sul mercato.
Acquisendo la qualità di socio l’investitore diviene titolare di una serie di diritti in ordine alla gestione ed al patrimonio aziendale, diritti previsti dalla normativa vigente in materia di società per azioni e dallo statuto della società emittente i titoli.
Fra questi diritti i più rilevanti dal punto di vista dell’investitore sono:
– il diritto di decidere in ordine alla gestione aziendale, che viene esercitato partecipando alle assemblee;
– il diritto ad una quota parte degli utili che l’assemblea decida di distribuire agli azionisti;
– il diritto esclusivo (tranne alcuni casi specifici indicati dal codice civile) alla sottoscrizione degli eventuali aumenti di capitale sociale a pagamento e delle emissioni di obbligazioni convertibili in azioni;
– il diritto esclusivo a beneficiare degli eventuali aumenti gratuiti di capitale sociale.
Ad essi va aggiunto il diritto alla informazione sugli affari sociali, indispensabile corollario del diritto a decidere in ordine alla gestione aziendale e la comproprietà del patrimonio sociale.
Con riferimento alle tipologie di azioni occorre distinguere fra azioni ordinarie, che attribuiscono la piena qualità di socio e sono nominative, azioni privilegiate, che, in genere, hanno diritto di voto soltanto nelle assemblee straordinarie e azioni di risparmio, che sono del tutto prive del diritto di voto, tranne che nel caso delle assemblee speciali.
In contropartita di queste limitazioni, azioni privilegiate ed azioni di risparmio godono di un trattamento economico più favorevole rispetto alle azioni ordinarie.
Rispetto alle azioni ordinarie, le azioni privilegiate, conferiscono al loro titolare un diritto di precedenza nella partecipazione agli utili annuali e nella ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione. Lo statuto fissa di norma la misura minima percentuale di partecipazione agli utili, nella pratica compresa fra il 5 ed il 12% del valore nominale per le società quotate in borsa. Lo statuto può inoltre prevedere, nella distribuzione degli utili, una maggiorazione nei confronti delle azioni ordinarie.
Le azioni di risparmio sono emesse al portatore e trasformabili in nominative solo su richiesta dell’azionista. Nella distribuzione del dividendo hanno diritto di prelazione sugli utili d’esercizio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell’azione, cumulabile nei due esercizi successivi, ed hanno comunque diritto ad un dividendo superiore del 2% sul valore nominale rispetto a quello delle azioni ordinarie.
La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.
Nell’ambito delle azioni di risparmio possono essere previste altre due specifiche tipologie che equivalgono a fornire ulteriori condizioni di favore agli azionisti: si tratta della tipologia di azioni di risparmio non convertibili o convertibili in azioni ordinarie nominative, che, ovviamente, hanno un valore di mercato molto vicino a quello delle azioni ordinarie.